Comunicato stampa della Commissione di albo nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica
La Sentenza 11242/2022 pronunciata il 24 agosto 2022 dal TAR del Lazio ha rigettato il ricorso presentato dalla Regione Veneto per l’annullamento delle “Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate” (art. 6, decreto legislativo n. 187/2000). Come chiarito dal TAR, il DLgs 187/2000, che conteneva i principi generali per la radioprotezione in Italia, è stato nel frattempo abrogato e sostituito dal recente DLgs 101/2020. Quest’ultimo conferma, di fatto, la vigenza di quanto pubblicato nella sezione «Estratti, sunti e comunicati» della Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 261) il 9 novembre 2015, conferendone validità “fino alla pubblicazione delle pertinenti linee guida” previste al primo comma dell’articolo 161 del decreto medesimo.
Preso atto di questo, preme sottolineare che il TAR non si è espresso qualitativamente sulle raccomandazioni organizzative contenute in quelle che impropriamente vengono chiamate linee guida (il contenuto del documento in questione non contiene, infatti, raccomandazioni cliniche basate sulle migliori prove di efficacia e non discende da una metodologia internazionalmente validata), né lo ha fatto sull’impatto che queste hanno avuto sulla sanità italiana nei sette anni di vigenza.
Ciò che appare chiaro, invece, rispecchia ciò che già la Federazione nazionale Collegi professionali TSRM affermava sin da prima del 2015: citando la sentenza in questione, quanto in oggetto “non esclude, anzi inevitabilmente coinvolge” la presenza del Medico radiologo in tema di giustificazione dell’esame ed eventualmente nuovo inquadramento clinico, così come previsto anche dal DLgs 101/2020. Ciò che il TAR non afferma è che la presenza debba essere necessariamente fisica; in altri termini il TAR non aggiunge nulla rispetto a quanto già contenuto e previsto dalle linee guida del 2015.
Le linee guida del 2015, in merito alla presenza del Medico radiologo, prevedono quanto di seguito:
- le pratiche standardizzate “possono essere condotte dal TSRM senza necessità della presenza in sala radiologica del medico radiologo”;
- “In tutte le strutture territoriali …omissis… dove si svolgono attività di diagnostica per immagini in regime ambulatoriale, deve essere prevista in organico, durante lo svolgimento dell’attività, la presenza di almeno un Medico radiologo e di TSRM in numero proporzionale agli accessi e alla tipologia dell’attività svolta”;
- “In ogni situazione difforme dal previsto o in presenza di necessità di chiarimento o approfondimento, il TSRM farà riferimento al Medico radiologo, che assicurerà la propria presenza attiva non limitata alla sola refertazione”.
Per come debba intendersi il termine “presenza” di cui al punto b) e c) occorre fare riferimento alla risposta del Sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo, davanti alla XII Commissione permanente – Affari sociali in data 23 giugno 2016, all’interrogazione parlamentare delle Onorevoli Amato e Lenzi circa la “revisione delle linee guida adottate dal Ministero della salute”: “Per -attività- deve intendersi l’intera procedura, che vede coinvolti sia il medico radiologo sia il TSRM; il riferimento alla -presenza- del radiologo deve interpretarsi non necessariamente come presenza fisica ma anche come disponibilità o reperibilità”.
Quel che è richiesto, pertanto, è che laddove si espleti una attività radiologica, in struttura o in organico o nel processo, debba esserci almeno un Medico radiologo, per garantire quel che gli è proprio, al fine ultimo di concorrere, col suo contributo peculiare, alla miglior appropriatezza, sicurezza ed efficacia delle prestazioni, anche attraverso procedure e in teleradiologia. A tal proposito, appare doveroso sottolineare che secondo la legislazione vigente l’esercizio professionale dei TTSSRM è subordinato esclusivamente al possesso del diploma di laurea, all’abilitazione statuale e all’iscrizione all’albo e non certo alla presenza fisica o meno del Medico specialista di area radiologica, né all’interno della struttura sanitaria, né tantomeno all’interno delle sale radiologiche. Inoltre, è bene evidenziare che, sempre secondo l’attuale legislazione e secondo quanto su di essa è stato convenuto in area radiologica, il TSRM è “l’operatore che garantisce la conduzione dell’esame, nel rispetto del principio di ottimizzazione, assumendo la responsabilità dell’erogazione per la quale deve essere identificabile nel referto”.
Roma, 31 agosto 2022 Rassegna stampa