La Commissione di albo nazionale degli Ortottisti detiene la rappresentanza esponenziale della professione sul territorio nazionale, e ha il dovere di esprimersi in quanto organo di un Ente sussidiario dello Stato a tutela diretta del cittadino, a cui deve essere garantito che alcune funzioni e attività siano svolte solo dagli esercenti le professioni sanitarie, cioè da coloro che sono in possesso dei requisiti abilitanti e di aggiornamento previsti dalla legge e operino secondo le norme della deontologia.
Da tempo, la nostra Commissione di albo nazionale, insieme alle Commissioni di albo degli Ortottisti degli Ordini TSRM e PSTRP lombardi e agli stessi Ordini, segue i provvedimenti che si susseguono presso il Consiglio regionale della Lombardia nei termini di salute visiva delle persone. Questa Commissione di albo nazionale, condivide la necessità di interventi volti a “decongestionare i presidi ospedalieri e ridurre le liste d’attesa” e “garantire l’accesso ai servizi secondo le indicazioni nazionali e il rispetto dei LEA”. Proprio per questo motivo, nel rispetto di tutte le professionalità che agiscono in ambito sanitario, risulta importante ricordare che “lo Stato italiano riconosce attualmente 30 professioni sanitarie per l’esercizio delle quali è obbligatoria l’iscrizione ai rispettivi Ordini professionali” ed è entro questo perimetro che vanno ricercate le risorse professionali (come definiscono le norme, nel rispetto delle reciproche competenze) per erogare prestazioni sanitarie.
In merito a quanto ricordato, la Commissione di albo nazionale degli Ortottisti, precisa, inoltre, che l’Ottico è un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie (rispondente al Regio Decreto n.1334 art.12 del 31 maggio del 1928, e al Decreto ministeriale del 3 maggio 1994) e che l’Ortottista è la professione sanitaria presente in ambito oftalmologico, oltre alla professione di Oculista, che in molte strutture, sia esse pubbliche, che private, sotto la terminologia “pre-visita oculistica” effettua, in quanto previsto dalla normativa (legge n. 42 del 1999), esami precedenti la visita specialistica (visus, rifrazione, tonometria, ecc.), consentendo al Medico oculista di dedicarsi alle funzioni e attività che richiedono competenze mediche.
Allo stesso modo l’Ortottista attua prevenzione visiva sulle diverse fasce di età della popolazione che potrebbero individuare i problemi precocemente rendendoli meno invalidanti, con conseguente risparmio di risorse e riduzione delle liste d’attesa.
L’attività lecita dell’Ortottista dovrebbe essere libera da ostacoli culturali su tutto il territorio nazionale. Concordiamo che l’organizzazione e la valorizzazione dei professionisti sanitari vadano in parallelo con la tutela della salute ed è strategico il lavoro di équipe.
Auspichiamo che nella fase attuativa, di questa e di qualsiasi altra azione futura, si tenga conto del regolare utilizzo delle risorse in sanità, in particolare dei professionisti sanitari ordinati già esistenti, favorendone ed intensificando il corretto impiego anche con l’ausilio dei nostri Ordini che si mettono a disposizione delle Autorità locali per lo studio e l’attuazione di provvedimenti di interesse comune, a garanzia di interventi sanitari appropriati, sicuri, efficienti, sostenibili e rispettosi di quando previsto nei LEA e nei LEP, ovvero prestazioni e servizi sanitari che il SSR deve offrire sul territorio a tutti i cittadini assicurando in modo uniforme, efficiente e con rigore, al fine di garantire benessere con riguardo ai loro diritti civili e sociali.
Roma, 23 luglio 2024