Quesiti relativi alla legge 55/2024. Ordinamento delle professioni pedagogiche.

legge 55 2024

Di seguito le risposte alle domande più frequenti relative alla legge 55/2024- ordinamento delle professioni pedagogiche. Aggiornamento effettuato al 9 agosto 2024.

Quesito 1

Ho un titolo abilitante all’esercizio professionale di Educatore professionale (laurea SNT2 o equipollente o equivalente) ed esercito le funzioni professionali indicate nel DM n. 520/1998 e descritte in sintesi a pag. 7 dell’opuscolo informativo della FNO TSRM e PSTRP (scarica il file, cliccando qui). Il mio datore di lavoro ha richiesto l’iscrizione all’Ordine delle Professioni Pedagogiche ed Educative. Devo procedere con l’iscrizione?

Risposta

No, il titolo abilitante all’esercizio della professione di Educatore professionale (laurea SNT2 o equipollente o equivalente) e l’esercizio di funzioni previste dal DM n. 520/1998, in qualsiasi settore di intervento, prevede l’iscrizione all’Ordine TSRM e PSTRP.  Nel caso in cui l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, si consiglia di procedere quanto prima. Al collegamento https://amministrazione.alboweb.net/login  si può trovare la procedura di iscrizione. A iscrizione completata, si deve informare il proprio datore di lavoro.


Quesito 2

Sono un Educatore/trice professionale iscritto/a all’Ordine TSRM e PSTRP nell’elenco speciale a esaurimento; se chiedo la cancellazione da tale elenco, qualora in futuro volessi re-iscrivermi, potrò farlo?

Risposta

No, non è possibile. La possibilità di iscriversi all’elenco speciale a esaurimento per poter continuare a esercitare le attività tipiche o riservate all’Educatore professionale di cui al DM n. 520/1998 è stata stabilita dalla L. 145/2018 (art. 1 comma 537) e dal decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2019, i cui termini sono scaduti. A oggi, non è possibile iscriversi (o re-iscriversi) agli elenchi speciali ad esaurimento.


Quesito 3

Sono un Educatore/trice professionale che, oltre ad operare in ambito sociale (comunità per minori) fa supplenze come insegnante in una Scuola dell’infanzia comunale. Sono obbligata a mantenermi iscritta all’Ordine TSRM e PSTRP e a iscrivermi anche all’albo delle professioni pedagogiche ed educative?

Risposta

No, non si è obbligati a fare la doppia iscrizione. Per la scuola dell’infanzia, tra l’altro, non esiste obbligo di iscrizione all’albo.


Quesito 4

Ho un titolo abilitante all’esercizio professionale di Educatore professionale (laurea SNT2 o equipollente o equivalente). Posso iscrivermi all’Ordine delle Professioni Pedagogiche ed Educative?

Risposta

No, un titolo abilitante all’esercizio professionale di Educatore professionale (Laurea SNT2 o equipollente o equivalente) dà facoltà di iscriversi all’Ordine TSRM e PSTRP e non all’Ordine delle Professioni Pedagogiche ed Educative. Del resto, non è consentito, in forza di un titolo abilitante all’esercizio professionale di Educatore professionale (Laurea SNT2 o equipollente o equivalente) e con la obbligatoria e regolare iscrizione all’Ordine TSRM e PSTRP accedere contemporaneamente all’albo presso l’Ordine delle Professioni Pedagogiche ed Educative; un titolo può essere abilitante per una sola professione. 


Quesito 5

Ho un titolo abilitante all’esercizio professionale di Educatore professionale (laurea SNT2 o equipollente o equivalente), ma lavoro come Educatore/trice nei nidi. Posso iscrivermi all’Ordine delle Professioni Pedagogiche ed Educative?

Risposta

Sarà possibile iscriversi all’Ordine delle Professioni Pedagogiche ed Educative, ma non in forza del titolo di Educatore professionale (laurea SNT2 o equipollente o equivalente), bensì solo se in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni transitorie della legge 55/2024 (articolo 11).


Quesito 6

Ho un titolo abilitante all’esercizio professionale di Educatore professionale (Laurea SNT2 o equipollente o equivalente) e svolgo le prestazioni professionali indicate nel DM n. 520/1998, ma sono in possesso anche della laurea in L19. Devo iscrivermi anche all’Ordine delle Professioni Pedagogiche ed Educative?

Risposta

No. L’iscrizione all’albo è funzionale all’esercizio delle attività previste dal profilo di riferimento. L’esecuzione di attività tipiche o riservate dell’Educatore professionale di cui al DM n. 520/1998 esigono esclusivamente l’iscrizione all’Ordine TSRM e PSTRP.


Quesito 7

Sono iscritto all’Ordine TSRM e PSTRP, sono in possesso anche di una laurea magistrale in una delle classi previste dalla legge 55/2024.  Ho un incarico di coordinamento di un servizio educativo nell’ambito delle funzioni del DM n. 520/1998. Devo iscrivermi anche all’Ordine delle Professioni Pedagogiche ed Educative?

Risposta

No, il DM n. 520/1998, che designa il profilo professionale dell’Educatore professionale, prevede tra le funzioni anche il “coordinamento” come si evince dall’art, 1 comma 2 lettera b “contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie…”; vedi anche pag. 7 dell’opuscolo informativo della FNO TSRM e PSTRP (scarica il file, cliccando qui).


Quesito 8

Sono iscritto all’Ordine TSRM e PSTRP e opero quale Assistente all’autonomia in ambito scolastico per conto di un Comune. Devo iscrivermi anche all’Ordine delle Professioni Pedagogiche ed Educative?

Risposta

No, la funzione di Assistente all’autonomia rientra nelle funzioni del profilo professionale DM n. 520/1998. – vedi anche pag. 7 dell’opuscolo informativo della FNO TSRM e PSTRP (scarica il file, cliccando qui).