Chiarimento della Commissione di albo nazionale degli Educatori professionali rivolto agli iscritti agli albi e agli elenchi speciali a esaurimento presso gli Ordini TSRM e PSTRP.
La legge n. 3/2018 ha istituito gli Ordini TSRM e PSTRP.
Il Decreto ministeriale 13 marzo 2018 ha regolamentato la costituzione degli albi delle professioni sanitarie con obbligo di iscrizione per i professionisti in possesso di laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, ai sensi dell’art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42. Tra gli albi costituiti vi è quello degli Educatori professionali, professione individuata dal Decreto ministeriale n. 520/1998.
Il Decreto ministeriale 19 agosto 2019 ha disciplinato l’Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini TSRM e PSTRP (ESE), per consentire a coloro che “svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni” di “continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento”.
La legge n. 55/2024 ha previsto l’istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e la formazione degli albi dei Pedagogisti e degli Educatori professionali socio pedagogici.
Tenendo conto delle norme sinora richiamate, non sussiste alcuna modifica sull’obbligo di iscrizione all’albo o all’ESE (Elenco speciale a esaurimento) degli Educatori professionali di cui al DM 520/1998, il cui esercizio professionale è previsto in ambito sanitario, socio sanitario, socio-assistenziale e penitenziario, come stabilito espressamente dall’art. 1, comma 4 del DM 520/1998, “in strutture e servizi sociosanitari e socio educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale”.
La Legge n. 55/2024 introduce l’organizzazione ordinistica delle professioni pedagogiche ed educative, il cui ambito di operatività è quello già previsto dalla legge n. 205/2017 e successive modifiche e integrazioni, vale a dire limitatamente agli aspetti educativi e agli apprendimenti estrinseci alla trattazione delle dimensioni di disfunzionalità che sono di competenza di altri professionisti tra i quali l’Educatore professionale di cui al DM n. 520/1998.
Resta del tutto confermato il campo proprio e riservato di esercizio professionale dell’Educatore professionale di cui al DM n. 520/1998, la cui descrizione, in sintesi, è riportata alla pagina 7 dell’opuscolo informativo della FNO TSRM e PSTRP (scarica il file, cliccando qui).
In riferimento a quanto sopra esposto, si rappresenta che:
1) gli iscritti agli ESE degli Ordini della FNO TSRM e PSTRP possono continuare ad esercitare le funzioni previste e finora esercitate nell’ambito dei Servizi nei quali lavorano per i requisiti e le competenze riconosciute dall’elenco speciale;
2) non vi è alcun obbligo di iscrizione al nuovo Ordine delle professioni pedagogiche ed educative per coloro che sono regolarmente iscritti agli Albi o agli ESE degli Ordini TSRM e PSTRP e che intendono continuare a svolgere le attività previste dal profilo professionale di cui al DM n. 520/1998;
3) non sussiste un divieto alla doppia iscrizione per l’ESE che, permanendo naturalmente iscritto presso l’Ordine TSRM e PSTRP, desideri iscriversi contemporaneamente all’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, per quanto non se ne ravvisi la necessità ai fini dell’esercizio professionale di cui al DM n. 520/1998.
Roma, 22 luglio 2024
Commissione di albo nazionale degli Educatori professionali