Decalogo per l’esercizio libero-professionale

Decalogo per l’esercizio libero-professionale 

Avvio dell’attività libero professionale  

Iscrizione albo professionale 

È obbligatoria per l’esercizio di una delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolta (anche per i pubblici dipendenti). E’ previsto dalle disposizioni dell’art. 4 della Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) – che sostituisce i Capi I, II, III, del D.Lgs. 233/1946, poi ratificato dalla Legge 561/1956 – del D.M. 13 marzo 2018, coordinate con l’art. 2, comma 3, della Legge 43/2006. 

Apertura P. IVA 

Cosa fare: presentare richiesta all’Agenzia delle Entrate, la quale provvederà ad attribuire al richiedente il codice di 11 cifre utile per identificare il soggetto richiedente.  Per l’apertura della partita IVA bisogna compilare e consegnare all’Agenzia delle Entrate il modello AA9/12 in caso di persone fisiche o AA7/10 in caso di soggetti diversi. Al momento dell’apertura della partita IVA bisognerà scegliere il codice ATECO dell’attività che si intende svolgere.   

Il codice di attività economica:  

86.90.29 altre attività paramediche indipendenti 

Collegamento classificazione delle attività economiche 

Altri adempimenti, tematiche ed attività obbligatorie:  
  • Scelta della forma giuridica: ditta individuale, associazioni, società 
  • Dichiarazione inizio attività 
  • Adempimenti fiscali 
  • Adempimenti contabili
  • Adempimenti previdenziali 
  • Verifica normativa locale (comunale e regionale): è sempre necessario verificare presso gli Uffici competenti nel territorio e presso il proprio Ordine, i requisiti richiesti (ad esempio di agibilità locali, conformità urbanistica, disposizioni in materia di igiene e sicurezza, conformità dell’impiantistica elettrica e termoidraulica, ecc) 
  • Carta intestata e timbro https://www.tsrm-pstrp.org/wp-content/uploads/2020/07/circolare-111-2020-timbro-professionale.pdf
  • Sistema tessera sanitaria: È il sistema di gestione e conservazione telematica dei dati sanitari di tutti i professionisti e cittadini. Dal 2020 anche i professionisti iscritti al nostro ordine TSRM PSTRP hanno l’obbligo di comunicare, secondo le tempistiche previste dalla norma, i dati dei proprio assistiti al sistema tessera sanitaria, tramite apposita procedura e piattaforma. Gli assistiti, previo apposita compilazione di un modulo adibito, possono rinunciare a questo diritto.
  • Fatturazione elettronica: per il 2023 è stato prorogato il divieto di emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche. Tuttavia, la fatturazione elettronica verso le PA (ad esempio le aziende pubbliche) è invece obbligatoria ed è necessario possedere la firma elettronica per certificare le fatture 
  • Crediti formativi ECM e la formazione continua 

Cosa sono gli ECM: sono una misura dell’impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità ha dedicato annualmente all’aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità. Il credito è riconosciuto in funzione sia della qualità dell’attività formativa che del tempo ad essa dedicato in ragione delle specifiche professionalità. I crediti ECM sono quantificati in termini di impegno temporale ed un credito corrisponde approssimativamente ad un’ora di lavoro del professionista della Sanità. Formazione continua: ogni professionista sanitario è chiamato a modellare e aggiornare le proprie conoscenze, adattandosi agli sviluppi in atto nel settore di riferimento sul piano tecnologico e organizzativo. A questo scopo è stata introdotta nell’ordinamento italiano, con il D. Lgs. 502/1992, la formazione continua, che prevede l’attività di aggiornamento professionale e formazione permanente e si configura, oltre che come obbligo di legge, sia come obbligo deontologico, perché inserito nel codice di condotta di ogni professione sanitaria, sia come obbligo contrattuale previsto dal CCNL Sanità. La formazione continua è inoltre espressione del fondamentale valore di “tutela della salute”, riconosciuto dall’art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana.   
  • Rispetto costituzione etica e codice deontologico
  • Obbligo di preventivo: L’art. 1, comma 150, della Legge n. 124/2017 (ovvero la Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha modificato l’art. 9, comma 4, del Decreto Legge n. 1/2012, prevedendo che il preventivo di massima sul compenso debba essere reso al cliente “in forma scritta o digitale”. La nuova disposizione di legge ha quindi innovato l’ordinamento solo per ciò che concerne la forma (scritta o digitale) che il preventivo deve avere, poiché l’obbligatorietà per gli esercenti le professioni regolamentate di rendere un preventivo di massima al cliente era invece già stata introdotta dall’ art. 9, comma 4, del Decreto Legge n. 1/2012. Si consiglia quindi di ottenere il consenso scritto rispetto al tariffario e al preventivo di massima dell’intervento proposto all’utente. 
  • Obbligo di informare della copertura assicurativa 
  • Obbligatorietà del POS e tracciabilità: dal 2020 (LEGGE 27 dicembre 2019 , n. 160) è entrato in vigore l’obbligo della tracciabilità delle spese mediche che consiste nella possibilità da parte del contribuente di  detrarre degli oneri dall’Irpef al 19% a seguito dei pagamenti tramite i mezzi tracciabili (bancomat, carta di credito, bonifico, ecc…
  • PEC (posta certificata): per società e professionisti, vige l’obbligo di possedere e comunicare l’indirizzo PEC all’Ordine di appartenenza e all’Agenzia delle Entrate.